Anche l'elevato costo della vita in città incide sulla riduzione dell'assegno. Per la Cassazione circostanze nuove verificatesi in corso di causa possono essere prese in considerazione. Il procedimento di divorzio è governato dalla regola rebus sic stantibus
Nel decidere di ridurre l'esborso, i giudici a quo hanno tenuto conto di tutta una serie di fattori, compreso l'elevato costo della vita nella città di Roma, dove l'obbligato risiedeva, e i costi per cura e assistenza dovute alle sue condizioni di salute. Ancora, i magistrati si erano soffermati sulla disponibilità reddituale mensile e sulle complessive condizioni economico patrimoniali dell'ex, nonché dell'importo da lui pagato per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, in precedenza convivente con il padre.
Stesso esito anche per la censura con cui la ricorrente censura l'omesso esame di produzioni documentali relative a partecipazioni societarie dell'ex. La Corte territoriale, infatti, ha valutato tali cespiti societari ritenendoli irrilevanti, con giudizio insindacabilmente di merito.
La decisione impugnata viene censurata anche per aver posto a base della decisione circostanze nuove (ovvero patologie del marito e versamento diretto al figlio) e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado.
Il giudizio di revisione ex art. 9 della L. 898/1970, spiega il Collegio, trova applicazione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (cfr. Cass. 3925/2012).
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