Conto corrente e presa visione ex coniuge: la situazione precedente
I giudici hanno modificando sostanzialmente la procedura, infatti prima per l’accesso alla visione del conto corrente dell’ex coniuge, doveva intervenire l’autorizzazione del giudice del processo di divorzio o separazione; il quale svolgeva un’azione di riservo privacy per i dati fiscali, patrimoniali e reddituali considerando la tutela degli interessi delle parti, riconoscendo alla parte più debole nel matrimonio, l’assegno di divorzio o separazione.
Il Consiglio di Stato con le sentenze sopra menzionate, ha riformato il diritto all’accesso da parte dell’ex coniuge di prendere visione e chiedere una copia della documentazione bancaria (estratti conto corrente, libretti, ecc.) con modalità telematica, ove possibile, senza autorizzazione o limitazioni.
I soggetti che per diritto possono accedere agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 23 della legge 241/90 sono tutti i soggetti privati; sono compresi coloro che abbiano un interesse attuale e concreto, che si trovano nella situazione giuridica di tutela e in collegamento con la documentazione per cui si esercita il diritto di accesso.
Il diritto di accesso viene riconosciuto su qualsiasi documento amministrativo elettronico, cartaceo o con altri formati, utilizzati per l’attività amministrativa.
È possibile esercitare il diritto di accesso nei confronti delle:
In riferimento alle autorità di vigilanza e garanzia, il diritto di accesso si può esercitare nell’ambito dei vari ordinamenti.
Fonte: https://www.notizieora.it/conto-corrente-lex-coniuge-puo-accedere-ai-conti-anche-se-non-cointestati/
Fonte: https://www.papaseparatiliguria.it/lex-coniuge-puo-accedere-ai-conti-anche-se-non-cointestati/
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