Per la Cassazione corretto l'aumento dell'esborso a favore del figlio a causa delle maggiori spese per tasse, libri e spostamenti
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21726/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un padre che aveva chiesto ridursi il proprio contributo per il mantenimento della prole.
Il giudice, invece, aveva deciso di aumentare di 200 euro l'esborso a carico del padre nei confronti della figlia e aveva confermato anche la condanna dell'uomo al pagamento, a titolo di rimborso, di una somma di oltre 3mila euro pari al 50% delle spese documentate.
Per gli Ermellini corretta l'elevazione (peraltro di lieve entit) del contributo per il mantenimento della figlia, dedica agli studi superiori, disposto dalla Corte d'Appello tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze.
In particolare, l'aumento dell'esborso avvenuto in considerazione "dell'incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia presso l'Universit, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio". Una motivazione del tutto congrua.
Una doglianza che gli Ermellini ritengono infondata. Per i giudici, la necessit, prevista dalla richiamata sentenza del Tribunale, di un accordo tra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l'assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidit ed esigibilit del credito, e, quindi, la necessit di un intervento giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell'obbligazione.
Invero, soggiunge l'ordinanza, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entit della spesa rispetto all'utilit e della sostenibilit della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175/2015 e n. 4753/2017).
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