La Cassazione conferma l'ingiustificato arricchimento di cui la convivente aveva beneficiato nonostante l'ex non navigasse nell'oro e il rapporto fosse durato poco
Vent'anni dopo l'uomo ha diritto a vedersi rimborsato i 100 milioni di vecchie lire versati all'epoca, quando di certo non navigava nell'oro, che esulano dall'obbligazione naturale legata alla convivenza quotidiana e che hanno determinato un ingiustificato arricchimento della signora.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 21479/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di una donna che era stata condannata a restituire all'ex convivente oltre 50mila euro.
Tale arricchimento, per i giudizi, non trova giustificazione nell'obbligazione naturale perch l'attribuzione patrimoniale dei cento milioni di lire (all'epoca) era stata effettuata nel contesto di una vita familiare in comune non connotata daparticolare agiatezza e benessere, peraltro protrattasi per un periodo di tempo non lungo, sicch la dazione appare "significativa" e, pertanto, estranea agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana.
Conseguentemente, ad avviso della Corte, il mancato recupero dell'importo, una volta cessata la convivenza, configura un ingiustificato impoverimento del solvense un ingiustificato arricchimento dell'accipiens che, quale proprietaria dell'immobile, aveva continuato a fruirne e poteva liberamente disporne.
Una conclusione condivisa dalla Corte di Cassazione che respinge tutti i motivi di ricorso. In particolare, viene ritenuto corretto il ricorso operato, dalla Corte territoriale, a massime di comune esperienza individuate sulla base delle allegate condizioni economiche e sociali non elevate della coppia all'epoca della relazione.
In presenza di un simile quadro patrimoniale e sociale caratterizzante la convivenza del parti, pertanto, l'esborso sostenuto dall'ex stato ritenuto estraneo a quelli resi necessari dalla condivisione della vita quotidiana, con la conseguenza che il mancato recupero di detta somma configurava l'ingiustizia dell'arricchimento da parte della compagna (cfr. Cass. n. 11330/2009).
Il ragionamento dei giudici, dunque, compatibile con l'orientamento secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. pu essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) l'unicit del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'improverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (cfr. Cass., SS.UU., sent. 24772/2008).
Inoltre, non essendo stata sollevata in precedenza la richiesta di applicare la teoria della presupposizione alla convivenza caratterizzata dalla nascita di un figlil, che avrebbe potuto far presumere una prospettiva di durata del legale rilevante ai fini della proporzionalit e adeguatezza della prestazione stessa, gli Ermellini non possono esprimersi sul punto.
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