Per la Cassazione resta salva la possibilit per il coniuge richiedente di dimostrare che la convivenza non influisce in melius sulle sue condizioni economiche
di Lucia Izzo - In tema di separazione, non ha pi diritto all'assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un'altra stabile convivenza. Il coniuge richiedente l'assegno, tuttavia, potr dimostrare che la convivenza non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche, risultando i suoi redditi complessivamente inadeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita coniugale.
Decisione confermata dalla Corte d'appello anche nella parte in cui addebitava la separazione all'uomo per aver questi abbandonato la casa coniugale. Ciononostante, in Cassazione l'uomo critica la decisione per aver ritenuto non provata la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, da cui sarebbe nata anche una bambina, che avrebbe potuto giustificare la riduzione o eliminazione dell'assegno.
In particolare, l'uomo lamenta non sia stato ammesso il capitolo di prova, pertinente e specifico, volto a dimostrare la convivenza stabile e continuativa della ex con il nuovo compagno nella stessa casa coniugale.
Accogliendo il ricorso, gli Ermellini sottolineano l'importanza della questione riguardante l'incidenza della convivenza intrattenuta dal coniuge separato sull'attribuzione e quantificazione del mantenimento a suo favore.
In particolare, i giudici ritengono di condividere il principio secondo cui l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorch di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilit dell'assegno a carico dell'altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale.
La decisione di intraprendere una nuova convivenza , quindi, assunta da una persona che ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualit di vita, qual quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di "reciproca assistenza morale e materiale " (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).
L'assegno di mantenimento deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso dovuto "sempre che il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione", dovendo l'assegno essere pur sempre "necessario al suo mantenimento".
Resta ferma, tuttavia, la facolt del coniuge richiedente l'assegno di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente "inadeguati" a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale.
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