Se la condotta trasgressiva dell'uomo non stata la causa dell'intollerabilit della convivenza non possibile addebitargli la frattura del legame coniugale
di Valeria Zeppilli La doppia vita sessuale del marito non basta per l'addebito della separazione, se il comportamento trasgressivo dell'uomo non alla base della frattura del legame coniugale. Ed cos che il Tribunale di Larino, con la sentenza numero 398/2017 qui sotto allegata, ha respinto la domanda di addebito presentata da una moglie dopo aver scoperto file hard e compromettenti sul personal computer del marito.
Nonostante la scoperta sconvolgente fatta dalla donna, per il Tribunale non pu non tenersi conto del fatto che il consolidato orientamento della Corte di cassazione impone al giudice di merito di accertare se il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi debba essere considerato come la causa della rottura del rapporto coniugale e, quindi, se tale comportamento si ponga in rapporto di causalit con il verificarsi dell'intollerabilit dell'ulteriore convivenza.
Infatti, non pu essere decretato l'addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri gravanti sui coniugi in forza dell'articolo 143 del codice civile dopo che la crisi del vincolo coniugale era gi maturata o per effetto della stessa.
A tale proposito, per i giudici, non si pu dimenticare che l'indagine sull'intollerabilit della convivenza non pu concentrarsi sulla condotta di uno solo dei coniugi, prescindendo dal raffronto con la condotta dell'altro. Infatti la verifica della crisi matrimoniale necessita imprescindibilmente della comparazione tra i comportamenti tenuti dalla moglie e quelli tenuti dal marito, sulla base di una valutazione globale dei rapporti tra i due e del loro reciproco interferire.
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