La pregressa giurisprudenza di legittimit, tuttavia, continuer a operare se il coniuge non abbia mai lavoratoper motivi di salute o anagrafici o se non abbia mai avuto un'occupazione o non sia abbastanza qualificato per trovarne una.
Lo rammenta la stessa Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 2042/2018 (qui sotto allegata). Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi in una causa relativa alla spettanza o meno dell'assegno divorzile, sposano il nuovo indirizzo giurisprudenziale introdotto dal menzionato provvedimento e ormai consolidatosi a seguito di varie pronunce conformi.
Nella prima fase dell'an, spiegano gli Ermellini, non prevista alcuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non si fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, poich l'indagine va orientata alla sola situazione del richiedente, senza alcun riferimento, in tale fase a quella dell'altro coniuge.
Un'affermazione che, successivamente e nonostante la norma non ne facesse menzione, venne condotta ad estreme conseguenze, vincolandola ad aspettative pi o meno automatiche e, in violazione della lettera della norma, effettuando commistioni tra le due parti distinte della disposizione poich la valutazione delle condizioni economiche e sociali dei coniugi, inerenti al quantum, veniva sempre pi ad interferire sull'an.
Il nuovo orientamento, invece, molto pi consono alla lettera e alla ratio nella norma, espunge dalla fase dell'an qualsivoglia comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e ogni riferimento al tenore di vita pregresso.
Tuttavia, precisa la Cassazione, autosufficiente di certo non si pu ritenere il coniuge (in genere la donna) che non ha mai lavorato o ha cessato di lavorare durante il matrimonio (anche se dalle recenti statistiche emerge che questa situazione pi rara che in passato).
Qui, tuttavia, sopperisce la seconda parte della norma secondo quando stabilisce che l'assegno possa essere somministrato a favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o comunque non pu procurarseli per ragioni oggettive.
In tal caso, spiega la Corte, "continuer a operare la giurisprudenza pregressa", non solo per ragioni di salute, ma anche di et, inidoneit a inserirsi nel mercato del lavoro, mancanza di attivit pregressa, di specializzazione, ecc. (cfr. sentt. n. 3838/2006 e n. 27234/2008).
La sentenza n. 11504/2018, pronunciandosi sull'autosufficienza, l'ha individuata in alcuni specifici parametri che la giurisprudenza di merito dovr adeguare alla concreta fattispecie dedotta in giudizio: ad esempio il possesso di redditi di qualsiasi specie, cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza), le capacit effettive di lavoro personale, la stabile disponibilit di una casa di abitazione e altri elementi che potranno rilevare nel caso di specie.
Vanno, tuttavia, esclusi pericolosi automatismi, ad esempio multipli della pensione sociale o simili,, che renderebbero autosufficienza e non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed eguali. Non dovr aversi riguardo al coniuge richiedente l'assegno, spiega la Cassazione, come a un'entit astratta, ma questi dovr considerarsi come singola persona nella sua specifica individualit.
Solo superato il vaglio dell'ammissibilit dell'assegno e accertata la non autosufficienza economica, sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazioni dell'assegno, tali da poter determinare un'elevazione dell'importo.
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