Gli Ermellini confermano la revoca dell'obbligo fissato a carico del padre nei confronti della figlia 35enne "allergica" al lavoro
Per gli Ermellini, l'uomo ha ragione e a nulla valgono le doglianze circa le sue ottime condizioni economiche, giacch la ratio decidendi della sentenza d'appello impugnata correttamente "costituita dall'insussistenza delle condizioni per la permanenza dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne), all'esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall'interessata dal momento del raggiungimento della maggiore et, visto il mancato impegno per la ricerca di un'occupazione lavorativa".
La sentenza infatti ha fatto applicazione del principio secondo cui "l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finch il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne per tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le tante, Cass. n. 1773/2012)".
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