Sar questo, pertanto, il parametro tramite il quale verificare l'avvenuto rispetto delle obbligazioni su di lui gravanti e per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta. Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24920/2017 (qui sotto allegata).
Per il giudice a quo, dovevano ritenersi sufficienti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, i solleciti inviati dall'amministratore ai morosi, non essendo egli tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e neppure essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.
Ancora, soggiunge l'ordinanza, poich nell'esercizio delle funzioni egli assume le veste del mandatario, risulter gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 del codice civile.
Pertanto, conclude la Cassazione, non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell'amministratore in quanto egli si comunque attivato nella raccolta dei fondi, mettendo in mora gli inadempienti.
Si rammenta, infine, che l'indagine sull'osservanza o meno da parte del mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso tenuto ad osservare (ex artt. 1708 e 1710 c.c.), anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all'esecuzione del mandato, affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto e alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, insindacabile in sede di legittimit.
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