Per la Cassazione basta la prova della consapevolezza di un rifiuto implicito della vittima al compimento di atti sessuali
di Valeria Zeppilli Il reato di violenza sessuale pu configurarsi anche nelle condotte poste in essere dal marito nei confronti della moglie.
Si pensi, ad esempio, che con la sentenza numero 48335/2017 del 20 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un uomo, colpevole di aver compiuto atti sessuali sulla moglie addormentata nonostante fosse consapevole che la stessa non era intenzionata ad avere rapporti intimi.
I giudici hanno infatti ricordato che ai fini della configurabilit del reato di cui all'art. 609-bis del codice penale sufficiente "qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libert di autodeterminazione", mentre a nulla rileva n la circostanza che reo e vittima siano coniugati n che la vittima non si opponga palesemente ai rapporti sessuali. Deve per sussistere la prova che l'agente sia consapevole di un rifiuto implicito della donna al compimento di atti sessuali.
Per poter valutare l'idoneit della violenza o della minaccia a coartare la volont della vittima, del resto, occorre tener conto di ogni circostanza oggettiva e soggettiva del caso concreto, guardandosi dall'avvalersi di meri criteri astratti aprioristici.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio era stato accertato che, in un'occasione, la donna aveva dissentito in maniera incontestabile al rapporto sessuale, mentre, in un'altra occasione, il rifiuto, seppur implicito, poteva essere agevolmente ricavato dalle lettere inviate dal suo legale al marito.
L'accertamento fatto dal giudice del merito circa il profilo coercitivo del reato stato dunque adeguatamente motivato e si presentava giuridicamente corretto, con la conseguenza che la condanna dell'uomo stata confermata anche dalla Corte di cassazione.
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