Per la Cassazione corretto il sostanzioso assegno alla donna poich compatibile con le capacit economiche del marito
di Lucia Izzo - legittimo che alla ex moglie, ormai settantunenne e priva di occupazione lavorativa, spetti un assegno compatibile con le capacit economiche del marito a seguito della cessazione degli effetti civili di un matrimonio durato 35 anni.
La partner, invece, aveva lamentato la totale assenza di redditi, nonostante fosse proprietaria di beni stimati in complessivi 100mila euro.
La vicenda giunge al vaglio degli Ermellini a seguito del ricorso, principale e incidentale, di entrambe le parti.
La moglie si duole che l'importo dell'assegno non sia stato, in sede d'appello e come da lei richiesto, raddoppiato in considerazione delle istanze probatorie da lei avanzate e non accolte. Sul punto, tuttavia, i giudici di Piazza Cavour non concordano: le censure sono non solo inammissibili, perch intese sostanzialmente a una riedizione del giudizio di merito, ma anche infondate.
La Corte d'Appello, infatti, pervenuta alla sua decisione, che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della donna, prendendo in considerazione aspetti essenziali quali la mancata percezione di redditi, la sua condizione di sostanziale preclusione al mercato del lavoro, la modestia del capitale disponibile per effetto dello scioglimento delle situazioni comproprietarie con il marito, la durata del matrimonio e l'apporto garantito nel suo corso non solo alla vita familiare e alla crescita dei figli, ma anche all'attivit economica del marito.
Invece, l'ex marito censura in Cassazione l'acritico recepimento delle conclusioni della C.T.U. operato dal giudice d'appello, oltre che la quantificazione operata dalla medesima consulenza quanto ai redditi diversi attribuiti alle parti.
Tuttavia, per il Collegio, anche tali doglianze sono inammissibili per la loro strumentalit a una riedizione de giudizio di merito e anche anche infondate nel loro nucleo centrale.
Dalla consulenza tecnica, infatti, la Corte d'Appello ha tratto l'accertamento e la definizione di fatti che sostanzialmente le parti non contestano: con giudizio sufficientemente e logicamente motivato la Corte d'Appello ha ritenuto che l'ex moglie, dopo un matrimonio durato 35 anni e dichiarato sciolto definitivamente, non apparsa in possesso di mezzi adeguati ad affrontare la propria vita di donna ormai 71enne e priva di redditi lavorativi.
L'accertamento peritale, inoltre, ha ritenuto compatibile l'ammontare dell'assegno con le capacit economiche dell'uomo, motivazione non sindacabile in Cassazione.
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