Per la Cassazione l'esibizione dell'atto di matrimonio non condizione di opponibilit, ma costituisce adempimento dell'onere della prova in giudizio
di Lucia Izzo - L'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione, non condizione sostanziale di opponibilit dell'atto ai terzi ex art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 23955/2017 (qui sotto allegata).
In sede di merito il Tribunale aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione avanzata da due coniugi i quali affermavano di aver costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili poi pignorati da una societ.
Per provare l'opponibilit al creditore procedente dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale, tuttavia, i due avrebbero dovuto produrre in giudizio l'atto notarile di costituzione del fondo e anche quello di matrimonio attestante la data dell'annotazione del regime patrimoniale, in quanto l'opponibilit invocata sarebbe dipesa dall'eventuale anteriorit di tale annotazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento.
Inoltre, in primo grado gli opponenti avevano ritirato il fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni senza tuttavia poi depositarlo nuovamente, impedendo cos al giudice di appello di verificare la fondatezza della loro deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che il documento non era stato prodotto in giudizio.
Un motivo infondato: per gli Ermellini, nonostante l'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione non costituisca condizione sostanziale di opponibilit ex art. 162 c.c., pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell'adempimento di tale onere di cui l'esibizione costituisce necessario adempimento.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che l'omessa produzione in giudizio dell'atto dovesse comportare il rigetto dell'opposizione.
Ancora, rammenta la Cassazione, in virt del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti.
Ne consegue che onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza, mentre il giudice tenuto a ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontariet della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.
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