La Cassazione conferma i principi della sentenza n. 11504/2017, va abbandonato il tenore di vita per il riconoscimento dell'assegno divorzile
La Corte territoriale aveva giustificato il riconoscimento dell'assegno nei confronti dell'ex moglie in quanto costei, bench svolgesse un'attivit lavorativa dipendente e le fosse stata assegnata la casa coniugale, non aveva redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,tenuto conto del divario tra le retribuzioni delle parti e la necessit di riequilibrare le situazioni economiche degli ex coniugi.
Nel ricorso in Cassazione, l'onerato evidenzia che la funzione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987), assistenziale e la sua ex era in possesso di mezzi e redditi che le avrebbero consentito di vivere un'esistenza autonoma e dignitosa essendo stata anche assunta a tempo indeterminato.
Un motivo fondato per gli Ermellini, i quali rammentano che l'orientamento applicato dalla Corte di merito circa la verifica delle condizioni legali per attribuire l'assegno divorzile, stato recentemente superato dalla giurisprudenza di legittimit.
Ci non avviene, tuttavia, con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex desunta da una serie di principali "indici" ossia: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacit e possibilit effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'et, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilit di una casa di abitazione.
L'onere probatorio della non indipendenza o autosufficienza economica, precisa la sentenza, incombe sul richiedente medesimo, in base alle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove da lui offerte, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Le condizioni reddituali dell'altro coniuge possono avere rilievo solo riguardo la seconda ed eventuale fase della quantificazione dell'assegno, a cui si accede solo se la prima si sia positivamente conclusa per chi richiede l'assegno: nella fase del "quantum debeatur", infatti, emergono tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi) che il giudice valuter anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Per il riconoscimento dell'assegno divorzile non dunque sufficiente, come nel caso di specie, che il giudice fondi l'accoglimento della domanda sulla base del mero divario tra le retribuzioni e sull'inadeguatezza dello stipendio percepito dalla donna se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio. In virt di tali principi, il ricorso va accolto con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
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