Quando e come il coniuge che non riceve l'assegno di separazione pu accedere al fondo statale, la nuova circolare del ministero della giustizia e il modulo di domanda
Via Arenula si rivolge ai 29 uffici giudiziari in cui stata avviata la sperimentazione dell'attivit, richiamando espressamente il contenuto della precedente circolare datata 22 marzo 2017 (qui sotto allegata) e integrandola con nuove precisazioni.
Legittimato a presentare istanza il coniuge separato in stato di bisogno e non in grado di procedere al mantenimento proprio e dei figli, anche quelli maggiorenni portatori di handicap grave, che convivano con lui.
La presenza dei figli a carico rappresenta un presupposto per l'accesso giuridico al Fondo, tuttavia, si evidenzia che la legge non ha esteso il beneficio in esame anche ai genitori di figli maggiorenni, non portatori di handicap grave, e tuttavia non indipendenti economicamente.
Ancora, la richiesta pu essere avanzata se il richiedente sia titolare dell'assegno periodico determinato ai sensi dell'art. 156 c.c., al cui versamento l'onerato non abbia provveduto; ancora, il richiedente dovr avere un indicatore ISEE, corrente o in corso di validit, inferiore o uguale a 3mila euro e avr dovuto, altres, esperire infruttuosamente le procedure di recupero del credito nei confronti dell'inadempiente.
L'istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformit al modulo (qui sotto allegato) predisposto dal Ministero e la conformit al modello ministeriale rappresenta requisito di ammissibilit della domanda.
Competente a esaminare nel merito le domande di accesso al fondo, determinandone l'ammissione o meno, dovr essere il Presidente del Tribunale competente, oppure un magistrato da lui delegato: tuttavia, in questo secondo caso, nel testo del provvedimento andrebbe opportunamente richiamato l'atto di delega.
Il Ministero della Giustizia, inoltre, ha provveduto a elaborare una tabella riassuntiva dei presupposti di accesso e delle condizioni di ammissibilit, nonch dei contenuti e delle allegazioni dell'istanza a pena di inammissibilit (qui sotto allegata).
Si rammenta che i Tribunali nei quali iniziata la sperimentazione sono quelli di: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.
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