Nel caso di specie, in particolare, la ricorrente aveva specificamente contestato che l'ex marito svolgeva un'attivit imprenditoriale non dichiarata fiscalmente epubblicizzata anche con uno specifico biglietto da visita e riscontrabile nei suoi movimenti bancari.
Il giudice d'appello, invece, ha ritenuto non acquisita la prova certa sul punto e ha determinato il reddito dell'ex marito sulla base della sola sommaria e parziale documentazione prodotta in giudizio, senza considerare che le circostanze dedotte dalla moglie non potevano essere provate senza attingere a informazioni inaccessibili a una parte privata.
Pertanto, secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe dovuto disporre le opportune verifiche e le indagini di polizia tributaria prima di ricavare, in contrasto con la prima pronuncia, un reddito effettivo inferiore e tale da legittimare la riduzione dell'assegno.
Infatti, l'esercizio del potere officioso di disporre indagini, tramite l'autorit tributaria, sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, rientra nella discrezionalit del magistrato e non si tratta di un adempimento imposto dall'istanza di parte.
Tuttavia, questo esercizio di potere deve essere correlabile, anche per implicito, a una valutazione di superfluit dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Nel caso di specie, tuttavia, tale valutazione non stata compiuta dalla Corte di appello.
Pertanto, va annullata la sentenza impugnata con rinvio affinch la Corte d'Appello esprima una rinnovata valutazione sul punto, verificando se, alla luce degli elementi acquisiti, siano necessarie o superflue ulteriori indagini, anche tramite la polizia tributaria.
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