Per la Cassazione sufficiente che l'assegnatario provi che avrebbe utilizzato l'immobile per finalit produttive
di Lucia Izzo - Risarcisce i danni all'ex colui che rimane illegittimamente nella casa coniugale che, all'esito del giudizio di separazione, era stata assegnata all'altro coniuge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20856/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di una donna che si era trattenuta nella casa familiare la quale, all'esito del giudizio di separazione, era stata assegnata all'ex marito, tra l'altro proprietario dell'immobile.
La donna censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il danno da occupazione illegittima di un immobile fosse in re ipsa, tuttavia, per gli Ermellini si tratta di una doglianza priva di fondamento.
La stessa Corte in un precedente (sent. n. 20823/2015) ha difatti affermato che l'esistenza del danno comunque oggetto di una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria.
Assunto condiviso da altra recente giurisprudenza (Cass. n. 25898/2016) secondo cui, nella ipotesi di occupazione "sine titulo" di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilit del medesimo pu definirsi "in re ipsa", purch inteso in senso descrittivo, cio di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilit stessa di disporre del bene.
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