Per comprendere il principio appena espresso facciamo un esempio. Immaginiamo marito e moglie in atto di divorziare. Lui guadagna 2.500 euro al mese mentre la moglie solo 600. La coppia ha un figlio che è ancora minorenne. Durante l’unione la coppia aveva optato per la separazione dei beni; il marito aveva acquistato una casa intestandola a sé stesso, casa che era diventata la residenza della famiglia. L’uomo si fa quattro calcoli e già sa che, se dovesse pagare il mantenimento alla moglie e al figlio, dei 2.500 euro mensili gli rimarrebbe poca cosa. Così, nell’intento di tagliare almeno una delle due voci, propone alla moglie di rinunciare al mantenimento, fermo restando quello del bambino; in cambio di ciò è disposto a donarle la casa, con la promessa che, ai 18 anni del figlio, venga intestata a quest’ultimo. In tale modo l’ex marito può anche garantire al piccolo un futuro e un “ricordo” paterno. Un accordo di tale tipo è legale? C’è il rischio che la moglie, in un momento successivo, ci ripensi e pretenda anche l’assegno di divorzio?
Nessun rischio c’è dietro un patto del genere, dice la sentenza in commento. È infatti legittimo, al momento del divorzio, accordarsi per trasferire la casa o un altro immobile al coniuge presso cui vive il figlio con obbligo di intestarlo a quest’ultimo al raggiungimento del diciottesimo anno invece di versare l’assegno di mantenimento. Una volta che il tribunale ha autorizzato l’accordo non sono più possibili ripensamenti.
Fonte: http://www.papaseparatiliguria.it/divorzio-evitare-mantenimento-intestando-la-casa-al-figlio/
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