Per la Cassazione, il reato di atti persecutori pu anche essere diretto contestualmente nei confronti di pi persone
di Lucia Izzo - Va condannata per il reato di atti persecutori la donna che molesta l'intera famiglia dell'amica di vecchia data di cui si innamorata senza esserne corrisposta.
La donna aveva iniziato a perseguitare l'amica e il suo nucleo familiare dopo che questa si era rifiutata di corrispondere un sentimento provato dall'imputata nei suoi confronti, confessatole dopo un rapporto di amicizia e vicinanza di abitazione per lunga data.
Nonostante le doglianze attoree, la Cassazione spiega che la credibilit della persona offesa, non pu essere messa in discussione secondo le regole ex art. 192, comma terzo, c.p.p., poich le sue dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilit dell'imputato, previa verifica, pi penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilit soggettiva del dichiarante e dell'attendibilit intrinseca del suo racconto.
Il quadro fattuale, che non pu essere rimesso in discussione in sede di legittimit, d luogo senza dubbio alla piena configurabilit del delitto di atti persecutori, reato a natura abituale in cui l'evento il risultato di una condotta persecutoria per come valutata nel suo complesso e della cui fattispecie la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale.
Il delitto di atti persecutori, spiegano i giudici citando precedenti di legittimit, pu anche essere diretto contestualmente nei confronti di pi persone, come avvenuto nel caso di specie verso i componenti di un unico nucleo familiare, qualora la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di differenti soggetti costituisca per ciascuna motivo d'ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano rivolti necessariamente nei confronti di una sola persona.
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