Per il Tribunale di Como un accordo incompatibile con i principi che ispirano la normativa in materia familiare
di Lucia Izzo - Niente omologazione dell'accordo di separazione per due coniugi che vogliono continuare a coabitare nella casa familiare per ragioni di convenienza economica. Tanto emerge dall'ordinanza (qui sotto allegata), depositata il 6 giugno 2017 dal Tribunale di Como, pronunciatosi sulle condizioni di separazione di una coppia, incentrate in particolare sulla gestione dell'habitat familiare.
Il Tribunale rammenta che l'accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, avente natura negoziale, e il decreto di omologa ha lo scopo di controllarne la compatibilit rispetto alle norme cogenti e ai principi di ordine pubblico, nonch, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente, di compiere una pregnante indagine circa la conformit delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13).
Tuttavia, secondo i giudici, le finalit solidaristiche precisate dall'avvocato dei ricorrenti nel giustificare tale situazione (preservare le risorse economiche familiari, agevolare gli studi del figlio e garantire alla moglie eventuale assistenza personale a causa di non precisati problemi di salute), potrebbero benissimo essere perseguite anche da "separati".
Fermo restando, spiega il Tribunale, che sul piano personale le parti hanno facolt di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volont, anche nella sfera personale e familiare, non pu per scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto da piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali, non solo, non sono previste dallo ordinamento, ma si pongono altres in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
In altre parole, l'ordinamento non pu dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni "ibride" che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale, ex art. 143 c.c., costituisce anch'essa uno di questi doveri e rappresenta la "cornice" in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale.
Nonostante in costanza di matrimonio tale dovere possa essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, s da non escludere la comunione di vita interpersonale, ci non autorizza ad affermare la validit di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti.
L'istituto della separazione, infatti, trova giustificazione in una situazione di intollerabilit della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile alla personale sensibilit e formazione culturale dei coniugi, purch per oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nel caso di specie non pu "oggettivamente" apprezzarsi la condizione di intollerabilit della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realt reso evidente dalla persistente, collaudata, e "tollerata" convivenza.
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