di Lucia Izzo - Il giudice pu
adottare d'ufficio, senza che sia all'uopo necessaria un'esplicita richiesta di una parte, i provvedimenti che riguardano la
tutela degli interessi materiali e morali della prole. Tra questi rientra la
determinazione dell'assegno di mantenimento che il genitore non affidatario tenuto a corrispondere all'altro in favore dei figli minori.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14830/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di un genitore.
Il padre aveva inizialmente
proposto reclamo in sede di merito, che era stato accolto dalla Corte d'Appello, che aveva escluso l'obbligo del ricorrente di pagare il
canone di locazione relativo all'immobile in cui vivevano moglie e figli minori.
Ciononostante, al tempo stesso il giudice territoriale ha provveduto ad
aumentare l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli, passando dai precedenti 600 a 800 mensili, nonostante in quella sede la reclamata fosse contumace.
Da qui il ricorso in Cassazione con cui l'uomo, tra l'altro, deduce che il provvedimento impugnato sarebbe
viziato da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., non avendo rispettato il principio tra il chiesto e il pronunciato: in sostanza, pronunciandosi sull'
assegno di mantenimento, il giudice avrebbe superato i limiti della domanda attorea
volta unicamente a contestare il pagamento del canone di locazione.
Tuttavia, precisano gli Ermellini, il motivo di ricorso non pu essere accolto. Ci in quanto, per costante giurisprudenza di legittimit, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual l'attribuzione e la determinazione dell'
assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario,
possono essere adottati d'ufficio dal giudice essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalit pubblicistiche
sottratte all'iniziativa e alla disponibilit delle parti.
Per tali ragioni il ricorso deve dunque essere rigettato.
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