di Lucia Izzo - Non pu essere accolta la domanda del genitore al Tribunale volta a inibire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell'ex se la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e debba desumersi che, per il tempo trascorso, i minori abbiano metabolizzato la sua presenza nella vita della madre o del padre.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una sentenza del 18 gennaio 2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla separazione di una coppia i cui rapporti risultano particolarmente conflittuali.
L'uomo, infatti, non riesce a dimostrare il momento in cui la relazione extraconiugale della donna avrebbe avuto inizio n su quanto l'avrebbe scoperta, ossia che l'adulterio fosse la causa e non l'effetto della crisi coniugale.
Il giudice meneghino si sofferma sul rapporto tra i minori e il nuovo compagno della madre. Il padre, infatti, chiede che vengano vietati i contatti tra i figli e la nuova figura familiare. Tuttavia, per il Tribunale non sussiste motivo per inibire i rapporti con il "patrigno": la sua presenza nella vita della donna, infatti, si consolidata al punto che i due avevano avuto un bambino al quale i tre fratelli erano molto legati.
Il rapporto stabile lascia dunque presumere che i tre minori abbiano metabolizzato la presenza del compagno della madre: lo stesso Tribunale, nella precedenza sentenza del 23 marzo 2013 aveva affermato che, senza pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.
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