Per il Tribunale di Milano il Fondo di solidariet sperimentale a sostegno del solo coniuge che non abbia ricevuto l'assegno di separazione
Inoltre, sono necessarie: l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000; l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, senza la necessit della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
Nulla di fatto, dunque, per la madre che aveva chiesto di poter accedere al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per recuperare l'arretrato derivante dall'inadempimento dell'ex all'obbligo di provvedere al mantenimento mensile dei figli comuni, disposto dalla sentenza di separazione.
Il presupposto per l'accesso al fondo di solidariet previsto dalla legge 208 del 2015, si legge nel provvedimento, che il richiedente "non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice", ossia l'assegno di separazione.
Il fondo di solidariet, infatti, rappresenta una misura a sostegno del "coniuge debole" e non dei minori, e ci nonostante la dottrina abbia sollevato dubbi in merito alla legittimit costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.): cos facendo, infatti, solo il "genitore" che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente pi svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per s).
Ciononostante, conclude il giudice, poich, al momento, il regime giuridico in esame eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo), ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.), ma non titolare di assegno per s, ex art. 156 c.c., non abbia titolo per accedere al Fondo di solidariet per il coniuge debole.
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