Per la Cassazione deve essere esclusa ogni equiparazione automatica tra l'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione penale
di Valeria Zeppilli Il genitore che non paga l'assegno al figlio minore non subisce sempre e comunque una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Come emerge dalla sentenza numero 24050/2017 (qui sotto allegata) della Corte di cassazione, infatti, il raddoppio spontaneo delle somme in altri periodi dell'anno un comportamento atto a scriminare la violazione.
Nel caso di specie, ad essere stato trascinato in tribunale dall'ex moglie era un uomo, accusato dalla donna di non aver provveduto regolarmente a versare il contributo dovuto al figlio minore.
Dagli atti di causa, per, era emerso che egli in alcuni periodi dell'anno aveva versato in maniera spontanea pi di quanto dovuto. Assolto dal giudice dell'appello-bis, ora scagionato anche dalla Cassazione.
Con l'occasione la Corte ha precisato, del resto, che deve essere esclusa ogni equiparazione automatica tra l'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione della legge penale.
Nel giudizio penale devono infatti essere valutati sia l'incidenza della corresponsione parziale dell'assegno sulla disponibilit dei mezzi economici che l'obbligato deve fornire ai beneficiari, che l'entit degli inadempimenti con riferimento all'accertamento della volont dell'obbligato di rendersi inadempiente.
Proprio a tale ultimo proposito, nel caso di specie i doppi versamenti talvolta effettuati sono stati correttamente ritenuti dal giudice dell'appello poco compatibili con la volont di non adempiere.
Il ricorso, quindi, stato dichiarato inammissibile e il padre pu ritenersi definitivamente assolto.
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