e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall’altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.
In altri termini, il matrimonio dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto ed autonomo, nell’ambito del quale i coniugi sono, tra l’altro, legati dall’obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell’impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze.
Dunque, per un verso, la nuova famiglia formata dalla figlia (C) a seguito del matrimonio, per altro verso, il fatto che essa, sin dal compimento della maggiore età, abbia svolto varie attività lavorative, anche se non stabili e durature (lavorando presso lo studio di un …, avviando l’attività di …) – così mostrando di essere stata messa in condizione di inserirsi nel mondo del lavoro e di avere sicure potenzialità reddituali (cfr. Cass. n. 21334/13) – escludono che possa permanere a carico del genitore l’obbligo di contribuzione al mantenimento.
Del resto, uno dei pochi casi in cui in cui si è ammessa, nella giurisprudenza di legittimità, la persistenza dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia anche una volta sposata, riguardava un’ipotesi, ben diversa da quella odierna, in cui la figlia era ancora in giovanissima età, come anche il marito, ed ancora studente universitaria.
L’assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia (C) va, dunque, certamente revocato.
A quanto fin qui detto segue, come diretta conseguenza, che non vi è più titolo perché permanga, in favore della moglie, l’assegnazione della casa coniugale.
Sorvolando sull’inconferenza, nella presente sede, delle questioni relative all’individuazione delle esatte quote di proprietà della detta casa, che potranno semmai rilevare in sede di giudizio di divisione, va ricordato come il godimento della casa familiare, nel nostro ordinamento, sia strettamente connesso all’esigenza di garantire l’interesse dei figli e, dunque, animato da una ratio di protezione nei confronti della prole, nel senso che l’abitazione della casa familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore cui vengono affidati i figli minori (o comunque non provvisti di redditi propri), per garantire il loro interesse a permanere nell’ambiente domestico dove sono cresciuti.
Fonte: http://www.papaseparatiliguria.it/stop-al-mantenimento-per-il-figlio-sposato/
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